Direttiva 2002/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
Direttiva 2002/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 giugno 2002
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce
vista la proposta della Commissione(1), presentata previa consultazione del
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul
luogo di lavoro,
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto
il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione l'8 aprile 2002,
considerando quanto segue:
(1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive,
prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare
dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un miglior livello di protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che le direttive
summenzionate evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici
tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(2) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per
l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori prevede la definizione di prescrizioni minime di sanità e di
sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su
questo programma d'azione(4) che invita in particolare
(3) È necessario, come primo passo, introdurre misure di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di
queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi
muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad
assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato
individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una
piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di
concorrenza.
(4) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, il che lascia agli
Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli
in materia di protezione dei lavoratori, segnatamente la fissazione di valori
inferiori per il valore giornaliero che fa scattare l'azione o il valore limite
giornaliero d'esposizione alle vibrazioni. L'attuazione della presente
direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente
in ciascun Stato membro.
(5) È necessario che un sistema di protezione contro le vibrazioni si limiti a
definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da
raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare
onde consentire agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo
equivalente.
(6) La riduzione dell'esposizione alle vibrazioni è realizzata in maniera più
efficace attraverso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla
progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta
delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di
ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle
attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei
lavoratori che ne fanno uso.
(7) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle
conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione
alle vibrazioni, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
(8) Per i settori della navigazione marittima e aerea, nell'attuale stato della
tecnica, non è possibile rispettare in tutti i casi i valori limite di esposizione
relativi alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Vanno pertanto previste
possibilità di deroga debitamente giustificate.
(9) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro(5), quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori
alle vibrazioni, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute
nella presente direttiva.
(10) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della
realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione(6),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva, che è la sedicesima direttiva
particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
fissa le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare,
dall'esposizione a vibrazioni meccaniche.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i
lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente al settore definito nel
paragrafo 1, salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella
presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio": le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) "vibrazioni trasmesse al corpo intero": le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Articolo 3
Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare
l'azione
1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 2,5 m/s2.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato, parte A,
punto 1.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda
della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di
21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a
un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda
della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1
m/s1,75.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato parte B,
punto 1.
SEZIONE II
OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Identificazione e valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi definiti all'articolo 6, paragrafo 3, e
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di vibrazioni
meccaniche cui i lavoratori sono esposti. La misurazione è effettuata
conformemente al punto 2, rispettivamente della parte A o B dell'allegato della
presente direttiva.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato
mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro particolari e il riferimento
ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata.
3. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei da servizi competenti tenendo
conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste
(persone o servizi) di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE.
I dati ottenuti dalla valutazione e/o dalla misurazione del livello di
esposizione alle vibrazioni meccaniche vengono
conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.
4. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore
di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti e a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare
l'azione specificati nell'articolo 3 della presente direttiva;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a
rischio particolarmente esposti;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro a norma
delle pertinenti direttive comunitarie in materia;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo
intero al di là delle ore lavorative, sotto la responsabilità del datore di
lavoro;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) per quanto possibile, informazioni adeguate ottenute dalla sorveglianza
sanitaria, comprese le informazioni pubblicate.
5. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e
precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6
della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto
appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; può
includere una giustificazione del datore di lavoro che la natura e l'entità dei
rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è
costantemente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti in
seguito ai quali essa potrebbe risultare superata, oppure quando i risultati
della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
Articolo 5
Disposizioni miranti a escludere o a ridurre l'esposizione
1. Tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alle
vibrazioni meccaniche sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di
prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando i valori
di esposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2,
lettera b), sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di misure tecniche e/o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione
alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei
principi ergonomici e producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor
livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni
provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie che riducano la vibrazione
trasmessa al sistema braccio-mano;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad
utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo
così al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal
freddo e dall'umidità.
3. In ogni caso i lavoratori non sono esposti a valori superiori al valore
limite di esposizione.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
delle disposizioni di cui alla presente direttiva, il valore limite di
esposizione è stato superato, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione; esso
individua le cause del superamento del valore limite di esposizione e adatta di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
4. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro
adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori a
rischio particolarmente esposti.
Articolo 6
Informazione e formazione dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano informazioni
e una formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo
a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a
eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno
scattare l'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di
lavoro utilizzate;
d) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti
hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie
oggetto della presente direttiva.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE,
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata
sorveglianza sanitaria, dei lavoratori in relazione all'esito della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva
allorché ne risulti un rischio per la loro salute. Dette misure,
compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la
relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi
nazionali.
La sorveglianza sanitaria, i cui risultati sono considerati ai fini dell'applicazione
di misure preventive sullo specifico luogo di lavoro, è tesa alla prevenzione e
alla diagnosi precoce di ogni danno connesso all'esposizione a vibrazioni
meccaniche. Tale sorveglianza è appropriata quando:
- l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia
identificabile o a effetti nocivi per la salute,
- è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore,
- esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o
gli effetti nocivi per la salute.
In ogni caso i lavoratori esposti ad un livello di vibrazioni meccaniche
superiore ai valori di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), e paragrafo 2, lettera b), hanno diritto ad essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria adeguata.
2. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1 sia
tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione
sanitaria contiene un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria
effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta
la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico.
Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia
della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda
personalmente.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di
una malattia o affezione identificabile che un medico o uno specialista di
medicina del lavoro attribuisce all'esposizione a vibrazioni meccaniche sul
luogo di lavoro:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i
risultati che lo riguardano personalmente. Egli riceve in particolare le
informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrà sottoporsi
nel periodo successivo all'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla
sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;
c) il datore di lavoro:
- sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 4,
- sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi
a norma dell'articolo 5,
- tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra
persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente,
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a
norma dell'articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad
attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione,
- organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia
riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di
medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, può proporre che i soggetti
esposti siano sottoposti a esame medico.
Articolo 9
Periodo transitorio
Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
paragrafo 3, gli Stati membri, previa consultazione delle due parti
dell'industria conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, hanno
la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni a decorrere
dal 6 luglio 2005 allorché sono utilizzate attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio
2007 e che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o
dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i
valori limite di esposizione. Quanto alle attrezzature
utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono
allungare di 4 anni il periodo transitorio massimo.
Articolo 10
Deroghe
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione
marittima e aerea, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare
all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al
corpo intero, qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i
valori limite d'esposizione nonostante l'applicazione di misure tecniche e/o
organizzative.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di esposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2,
lettera b), ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può
occasionalmente superare il valore limite di esposizione, gli Stati membri
possono altresì concedere deroghe all'articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, il
valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore deve restare
inferiore al valore limite di esposizione ed elementi probanti devono
dimostrare che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il
lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione
corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse
dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali
conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. Tali deroghe sono
subordinate a condizioni che garantiscano, tenuto
conto delle circostanze particolari, che saranno ridotti al minimo i rischi che
ne risultano e che i lavoratori interessati beneficeranno di un controllo
sanitario rafforzato. Le deroghe in questione costituiscono oggetto di un
riesame ogni quattro anni e sono revocate non appena siano
scomparse le circostanze che le hanno giustificate.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un prospetto
delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, indicando le circostanze e i motivi
precisi che li inducono a concedere tali deroghe.
Articolo 11
Modifiche tecniche
Le modifiche di carattere strettamente tecnico dell'allegato, a causa:
a) dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di
normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione
o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro;
b) del progresso tecnico, dell'evoluzione delle norme o specifiche europee
armonizzate più appropriate e delle nuove scoperte relative alle vibrazioni
meccaniche,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12,
paragrafo 2.
Articolo 12
Comitato
1.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Relazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni
espresse dalle due parti dell'industria. La relazione contiene una descrizione
delle migliori prassi volte a prevenire le vibrazioni nocive per la salute e
delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché delle
azioni intraprese dagli Stati membri in favore della circolazione delle
conoscenze su dette prassi.
Sulla base di tali relazioni
Articolo 14
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 6 luglio 2005. Essi ne informano immediatamente
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Matas I Palou
(1) GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e
GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.
(2) GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del
9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000,
pag. 75), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2001 (GU C 301 del
26.10.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo
del 25 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 21 maggio
2002.
(4) GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
1. Valutazione dell'esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione
giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai
capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie a una
stima basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e
grazie all'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una
misurazione.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, che deve essere
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai
fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione,
conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la
misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo
riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze
Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera
d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche
ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, paragrafo 2.
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
1. Valutazione dell'esposizione
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa
principalmente sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come
l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei
valori quadratici medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV)
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy awz per un
lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato
A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie ad una
stima basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e
grazie all'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso
una misurazione.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda la navigazione
marittima, di prendere in considerazione solo le vibrazioni di frequenza
superiore a 1 Hz.
2. Misurazione
Qualora si proceda alla misurazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1,
i metodi utilizzati possono includere la campionatura, che dovrà essere
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate. I metodi utilizzati devono essere adattati alle
particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai
fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.
3. Interferenze
Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti
Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Estensione dell'esposizione
Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), si applicano in
particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore
utilizza locali di riposo e ricreazione sotto la responsabilità del datore di
lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle
vibrazioni in tali locali deve presentare un livello di esposizione compatibile
con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio ribadiscono il loro impegno a proseguire
l'esame della proposta della Commissione concernente gli altri agenti fisici
(campi acustici udibili, campi elettrici, campi magnetici e loro combinazioni).
Tenuto conto tuttavia delle difficoltà tecniche inerenti agli altri agenti
fisici, è stata accordata priorità alle vibrazioni. Il Parlamento europeo e il
Consiglio riconoscono nondimeno la necessità di adottare quanto prima possibile direttive concernenti gli altri agenti fisici
contemplati nella proposta della Commissione.
Fonte: dal sito ufficiale dell’Unione Europea http://europa.eu
http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:177:0013:0019:IT:PDF
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