DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187
Attuazione
della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche.
(GU n. 220 del
21-9-2005)
testo in vigore dal: 6-10-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306
(legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle
attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
presente decreto legislativo prescrive le
misure per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, le disposizioni
del presente decreto sono applicate tenuto conto
delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato
individuate con il provvedimento di cui al
medesimo articolo 1, comma 2.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 5 ottobre 2005 si procederà alla
ripubblicazione del testo della presente
legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al sistema mano-braccio
nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
corpo intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide.
Art. 3. Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Per le vibrazioni tramesse
al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, è fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, che fa
scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, è fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, è fissato
a 0,5 m/s2.
Art. 4. Valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso
non siano disponibili informazioni
relative ai livelli di vibrazione presso banche dati
dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o
direttamente presso i produttori o fornitori, misura
i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i
lavoratori sono esposti.
o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni
meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni
per le attrezzature o i tipi di attrezzature
in particolari condizioni di uso, incluse le
informazioni fornite in materia dal costruttore
delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che
richiede l'impiego di attrezzature
specifiche e di una metodologia appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1
devono essere programmate ed
effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da
personale adeguatamente qualificato nell'ambito del
servizio di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi
risultati devono essere riportati nel
documento di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro tiene conto, in particolare,
dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione
specificati nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle
vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a
vibrazioni trasmesse al corpo intero al di
là delle ore lavorative, in locali di cui è
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata
conformemente all'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e
l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni
meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei
rischi periodicamente, e in ogni caso
senza ritardo se vi sono stati significativi
mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata,
oppure quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne richiedano la necessità.
Art. 5. Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla
fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di
esposizione.
d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un
programma di misure tecniche o
organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore
esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate
concepite nel rispetto dei principi ergonomici
e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere,
il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per
ridurre i rischi di lesioni provocate dalle
vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente
le vibrazioni trasmesse al corpo intero
e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e
dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei
lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo
la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati,
con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti
per la protezione dal freddo e dall'umidità.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore
limite di esposizione è stato superato, il
datore di lavoro prende misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto di tale
valore, individua le cause del superamento e adatta
di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
Art. 6. Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21
e 22 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano
informazioni e una formazione
adeguata sulla base della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 4, con particolare
riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre
al minimo i rischi derivanti dalle
vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori
d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle
vibrazioni meccaniche effettuate in
applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro
utilizzate;
d) all'utilità e al modo di individuare e di
segnalare sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo l'esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Art. 7. Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni
superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria
diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, quando, secondo il medico
competente, si verificano congiuntamente le seguenti
condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia identificabile
o ad effetti nocivi per la salute ed è
probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia
o gli effetti nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli,
in un lavoratore, l'esistenza di anomalie
imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico
competente informa il datore di lavoro di
tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza
sanitaria tenendo conto del segreto
medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinché sia effettuata una
visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
Art. 8. Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori
di cui all'articolo 7, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio, secondo quando previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori
di esposizione individuali comunicati dal
datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.
Art. 9. Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea,
il datore di lavoro, in circostanze
debitamente giustificate, può richiedere la deroga,
limitatamente al rispetto dei valori limite
di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto
conto della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le
misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui
l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di
azione, ma varia sensibilmente da un
momento all'altro e può occasionalmente superare il
valore limite di esposizione, il datore
di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori
limite a condizione che il valore
medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40
ore sia inferiore al valore limite di
esposizione e
si dimostri, con elementi probanti, che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui è
sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli
derivanti da un livello di esposizione
corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse,
per un periodo massimo di quattro
anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la
concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Le deroghe sono
rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno
giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2
è condizionata all'intensificazione
della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla
Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi
delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 10. Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento
dell'allegato I che si renda necessario a
seguito di modifiche delle direttive comunitarie.
Art. 11. Clausola di cedevolezza
norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25
giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Art. 12. Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da euro
4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro
dell'articolo 5,
comma 2.
3. Il medico competente è punito con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da euro
Art. 13. Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui
all'articolo 4 del presente decreto
decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe
in atto, l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 3
entra in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di
cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di
cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio
2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati l'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e la voce 48 della tabella
delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo
decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le
Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attività produttive
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I (art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei
quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz)
conformemente ai
capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO
5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere
effettuata sulla base di una stima
fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro
utilizzate, fornite dai fabbricanti, e
sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro,
oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere
utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle
regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa
dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le
apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle
vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori
ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla
norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute
con entrambe le mani, la
misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è
determinata facendo riferimento al
più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui
le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli
indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui
le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le
vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio
possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione
giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata
come il più alto dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy,
1awz, per un lavoratore seduto o in
piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7,
all'allegato A e all'allegato B della norma ISO
2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere
effettuata sulla base di una stima
fondata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro
utilizzate, fornite dai fabbricanti, e
sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro,
oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere
utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle
regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si
prendono in considerazione solo le
vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi
utilizzati possono includere la campionatura,
purché sia rappresentativa dell'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate. I metodi utilizzati devono essere
adeguati alle particolari caratteristiche delle
vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori
ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti
a norme di buona tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente
punto.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui
le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli
indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui
le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g),
si applicano in particolare nei casi in
cui, data la natura dell'attività svolta, un
lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione
messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei
casi di forza maggiore, l'esposizione
del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve
essere ridotto a un livello compatibile con
le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali
locali.
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